Art. 30.
(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

      1. In attesa dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi solo gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge.
      2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi ai sensi del regolamento è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale, il quale opera secondo le procedure stabilite dal Ministro con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un'attestazione di idoneità. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantità e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo dell'attestazione di idoneità all'importazione.

 

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      4. L'importatore deve inviare al Ministero l'attestazione di idoneità di cui al comma 3, unitamente alla richiesta di importazione. Il Ministero, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento, emette autorizzazione con validità di un anno all'importazione e all'immissione in libera pratica; informa, altresì, la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea circa il nome del Paese terzo da cui importa, i prodotti e le modalità di produzione e di ispezione, nonché le garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di tali modalità.
      5. Il Ministero, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento dell'attestazione di idoneità da parte dell'organismo di controllo, ha facoltà di chiedere il riesame degli elementi informativi di cui al comma 3.
      6. Dei provvedimenti di autorizzazione e di immissione in libera pratica di cui al comma 4 è data pubblicità legale mediante inserimento in un'apposita raccolta tenuta presso il Ministero. Gli stessi provvedimenti sono altresì comunicati alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale dell'importatore.